Cos’è il bonus facciate 

Il Bonus facciate consiste in un’agevolazione fiscale, ovvero in una detrazione d’imposta, del 90%, da ripartire in 10 quote annuali costant, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (vedi scheda seguente).
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Chi può usufruire

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Documentazione 

Il vademecum dell’Enea sul bonus facciate e sull’ecobonus, aggiornato al 25 gennaio 2021, spiega che il contribuente che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus» (circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E). Questo significa che le verifiche e i controlli sul rispetto dei requisiti devono essere fatti applicando le stesse procedure ed adempimenti previsti per l’ecobonus. Quindi, si deve acquisire e conservare:
* l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (in sostituzione, vale anche quella del direttore dei lavori sulla conformità al progetto). Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
* l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione;
* la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
* le schede tecniche dei materiali impiegati;
* per i lavori «influenti dal punto di vista termico» o eseguiti su più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio», l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati», che non deve essere inviata all’Enea.
All’Enea, invece, deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere la scheda degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale.

Cessione del credito 

Il decreto Rilancio ha previsto anche per il Bonus facciate la possibilità di cedere il credito al posto dell’utilizzo diretto della detrazione. La cessione può essere fatta agli istituti di credito e altri intermediari finanziari o, in alternativa, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sotto forma di sconto in fattura.
Sconto in fattura e cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.

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